Biotestamento, Camera approva ddl. Deputati cattolici: “Decretata morte per fame e sete”

I voti favorevoli sono stati 326, contrari 37, 4 gli astenuti. Il provvedimento, che passa ora all’esame del Senato, introduce le Dat (Dichiarazioni anticipate di trattamento), con il diritto per i pazienti di rifiutare le cure.

ROMA – L’Aula della Camera ha approvato con 326 voti a favore la legge sul biotestamento. Il testo ora passerà al Senato per l’approvazione definitiva. Nelle schermaglie delle ultime ore Il Movimento 5 stelle ha chiesto che nella legge fossero inserite norme che permettano un trattamento eutanasico anche in Italia.

L’emendamento, che ha ricevuto il parere contrario della relatrice Donata Lenzi (Pd), è stato respinto con 268 no, 84 sì e 23 astenuti. “Si vuole fare entrare nel nostro ordinamento giuridico l’eutanasia e vi entra nel modo più barbaro: la morte per fame e per sete. La battaglia però non è finita. Continua al Senato dove i rapporti di forza sono diversi e noi contiamo che i colleghi del Senato la proseguano fino alla vittoria” scrivono in una nota congiunta i deputati cattolici Paola Binetti e Rocco Buttiglione (Udc), Raffaele Calabrò (Ap), Benedetto Fucci (Cor), Gianluca Gigli (Des-Cd), Cosimo Latronico (Cor), Domenico Menorello (Civici e Innovatori), Alessandro Pagano (Lega Nord), Antonio Palmieri (fI) , Eugenia Roccella (Idea) e Francesco Paolo Sisto (Fi).

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Il provvedimento aspettava di vedere la luce da otto anni, dall’epoca della morte di Eluana Englaro, e ha ricevuto un’accelerazione dopo il suicidio assistito di Dj Fabo, seguito a tre settimane di distanza da quello di Davide, l’ex barista 53enne malato di sclerosi multipla. Lo scorso 5 aprile il testo sul biotestamento ha superato il banco di prova delle prime votazioni, grazie a un’inedita maggioranza composta da Partito democratico, Movimento cinque stelle, Mdp e Sinistra italiana.

FOCUS BIOTESTAMENTO CHI È PRO CHI È CONTRO

Approvati oggi: Articolo 3. Regola le Dat, le Dichiarazioni anticipate di trattamento. L’articolo è stato approvato con 313 voti favorevoli e 59 voti contrari. Parzialmente modificato durante l’esame, dispone che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una propria futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari. Viene indicata una persona di sua fiducia (fiduciario) che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Le Dat devono essere redatte in forma scritta (o videoregistrate a seconda delle condizioni del paziente) e vincolano il medico che è tenuto a rispettarne il contenuto. Tuttavia, le Dat possono essere disattese qualora appaiano palesemente incongrue o le condizioni nel frattempo siano mutate e se siano sopraggiunte nuove terapie non prevedibili al momento della loro compilazione. Con la medesima forma scritta le Dat sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. In caso di emergenza possono essere modificate o annullate anche a voce. Le Dat vengono inserite in registri regionali.

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Articolo 4. Con 329 sì, 43 no e 14 astenuti, è stato approvato l’articolo della legge sul testamento biologico sulla ‘pianificazione condivisa delle cure)’ nella relazione tra medico e paziente di fronte all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante. Il medico e l’equipe sanitaria sono tenuti ad attenersi a quanto stabilito nella pianificazione delle cure qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità. La pianificazione può essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia su richiesta del paziente o su suggerimento del medico.

Articolo 5. Norma transitoria, dispone che quanto previsto dalla legge sul biotestamento si applica anche alle dichiarazioni di volontà già presentate e depositate. Recita l’articolo: “Ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o davanti a un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni della medesima legge”.

Articolo 6. Con 348 sì, 18 no e 4 astenuti la Camera

ha approvato anche l’articolo 6 della legge sul testamento biologico che contiene la clausola di invarianza finanziaria: niente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (motivo per cui non è stato possibile istituire il registro nazionale delle Dat).

Fonte: R.it

 

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